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Tutela dei minori: l'infanzia nella conflittualità familiare
Nel primo articolo della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, si legge: " Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore ai diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile" e nel preambolo alla stessa: "Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione".
Fanciullo, minore, bambino, tanti termini per definire i primi anni di vita e quindi di esperienza che segneranno per sempre un individuo. Alcuni pensano che sia nell'età adulta che una persona decide cosa fare nel futuro o chi essere, in realtà le scelte sono relative, relative ad una identità che si forma molto tempo prima. In questi ultimi anni, tanto è stato fatto per dare dignità e rispetto alla dimensione dell'infanzia, non solo dal punto di vista delle carte, ma anche praticamente: la strada però è ancora tutta in salita. Quando si afferma questo, non possono non venire alla mente le situazioni estreme di esistenza dei bambini nei paesi poco tecnologicamente sviluppati, nelle terre martoriate dalle guerre, dove ci sono i regimi ecc…
Ma non bisogna andare lontano per testare il disagio in cui molti piccoli vivono. Il ricco e moderno Occidente non è meno maligno con i suoi figli. L'eccesso negativo è ovunque. Anche in Europa c'è sfruttamento minorile, nel lavoro, nella fabbrica del sesso, nel mercato degli organi. Ma non ci sono solo questi orrori, ce ne sono anche di più sottili, che avvengono nell'indifferenza generale quotidiana. Deprivazione economica, mancanza di istruzione, deprivazione affettiva o al contrario un eccesso. Perché ad esempio possedere tutto in termini materiali, permettere ogni cosa per non reprimere le personalità e i caratteri, non equivale a rispettare il minore, tanto meno a tutelarlo. Se in passato la mancanza di rispetto era imputabile all'assenza di una cultura dell'infanzia, oggi possiamo dire che è la questione etica ad essere andata in crisi. Crisi che discente da una multiproblematicità a livello macro sociale.
Tante volte abbiamo parlato della società disorientata e in continua evoluzione, contraddittoria con tutti i valori alterati, antitetica e paradossale. La prima a farne le spese è stata la famiglia. I diversi ruoli non sempre all'altezza, le multi-funzionalità sempre più sottilmente diversificate e poco efficaci, fanno crollare come il gioco del Domino, tutti i tasselli di un progetto esistenziale e diventa fin troppo semplice far ricadere le cattiverie, i fallimenti e le frustrazioni degli adulti sui bambini, che diventano ostaggi nelle rivalse dei genitori. La crisi economica è un fattore determinante. Vivendo nell'era delle merci è chiaro che, quando non si può ottenere quello che si desidera o si pensa spetti di diritto, si getta poi tutto nel calderone dei rapporti intrafamiliari. Ci sono le aspettative individuali derivanti da laconiche carriere professionali; i mezzi di comunicazione di massa che straparlano di mondi immaginari dove tutto è subito e possibile; i nuovi modelli e le nuove mete culturali.
La famiglia diventa quindi cassa di risonanza per ogni tipo di disagio: la prima cosa di conseguenza ad andare in crisi è il rapporto di coppia che poi si riflette sul rapporto con i figli. Sempre più spesso sono i bambini piccolissimi a trovarsi nell'occhio del ciclone, catapultati improvvisamente in una realtà per loro inspiegabile, fatta di guerre tra le due figure base di riferimento che dovrebbero amarlo e proteggerlo e di rimando con tutti i legami familiari più allargati completamente sfilati. Quello che più sconcerta è il terrorismo psicologico che viene perpetrato nei loro confronti: il bambino diventa arma di ricatto. Scade esso stesso ad oggetto di scambio, diventa mezzo per compiere vendette che non gli appartengono, sospeso tra due individui sfigurati dall'odio.
La banalità del male esercitata tra le mura domestiche, traumi profondi che sono tali proprio perché il bambino non ha raggiunto una piena capacità critica e di discernimento ma che prendono poi forma in maniera molto semplice e per questo ancora più dolorosa. Il bambino piccolo non sa collegare gli eventi, gli sfuggono gli aspetti più generali della questione, non sa leggere tra le righe delle sottili dinamiche che si creano in un conflitto familiare, sa dare senso solo alla categoria del presente, quella che vive: mamma e papà che litigano. E questo è semplicemente devastante. I minori vengono strumentalizzati da adulti che non riescono a superare il fallimento del loro progetto di vita in comune. Si passa quindi alla fase successiva che è quella della separazione e dell'affidamento ed è questo il momento in cui, in molti casi, la situazione degenera, perché non si riesce a scindere il ruolo genitoriale da quello coniugale.
L'irrazionalità prende il sopravvento e le azioni portate avanti dagli adulti sono tutte determinate ad annientare completamente loro stessi in ogni funzione in seno alla famiglia, senza pensare che in questo modo, l'unica vera vittima è il bambino assolutamente deprivato dell'affetto di un genitore dal quale solitamente e strumentalmente è allontanato e dell'altro affidatario che è troppo preso a fare i conti con la propria vita e il proprio disagio, per rendersi conto delle reali esigenza del minore. Questo diventa più debole ed insicuro e le ripercussioni nella sua sfera relazionale ed emotiva saranno estremamente negative. Come afferma il prof. Francesco Montecchi "Ansie, timori, momenti depressivi sono sempre presenti nell'evoluzione normale, ma attraverso la validità delle relazioni familiari vengono contenute, controllate, trasformate. La rottura del legame tra i genitori e la conflittualità fa riemergere nel bambino, in modo patologico, ansie arcaiche, timori, di abbandono, ansie persecutorie e depressive, per la mancanza di punti di riferimento chiari e rassicuranti"[1]. In questi ultimi anni, la percentuale dei progetti familiari falliti è di molto aumentata: l' Istat nel 2002 ha registrato un numero delle separazioni con almeno un figlio minorenne affidato che è pari a 41.176 (pari al 51,7% del totale delle separazioni), mentre quello dei divorzi è risultato di 15.288 (pari al 36,5% del totale dei divorzi). In dettaglio nel 2002 i figli minorenni affidati (0-17 anni) in seguito a separazione sono stati 59.480, mentre per i casi di divorzio sono stati 19.356, per un totale complessivo di 78.836 minori che hanno vissuto una situazione di disagio familiare (www.azzurro.it).
Cosa accade a questo punto nel bambino? Alcuni psichiatri affermano che l'elemento di disturbo non è la separazione in sé, ma il modello e la qualità della relazione di coppia. Chiaramente il disagio sarà maggiore la dove la conflittualità è totale, ma questo a sua volta rimanda alla considerazione che l'unione non aveva a monte forti basi per cui il bambino non solo era assente nella mente dei genitori, ma è assente anche nella realtà e nei suoi bisogni evolutivi (F. Montecchi). Nella maggior parte dei casi si sviluppa nel bambino un rifiuto verso il genitore che ha lasciato la famiglia, questo anche grazie all'influenza esercitata continuamente su di lui dall'altro con cui è rimasto. Spesso sono sottoposti a dei veri e propri lavaggi del cervello proiettati anche sulla sfera parentale ed amicale del genitore che non vive più in casa. Nello stesso momento sono soggetti anche alle depressioni del genitore che vede in lui il confidente, per cui spesso le sue esigenze di bambino nell'età della crescita, passano in secondo piano. A volte le regole e la disciplina vengono meno per il senso di colpa che si prova nei suoi confronti o per accattivarsi ulteriormente le sue simpatie e il suo affetto e capita che il rispetto per la sua sensibilità non venga preso in considerazione, quando il genitore affidatario parla della situazione anche con toni forti con qualche congiunto o conoscente, oppure quando presenta l'altro genitore come una persona cattiva e/o pericolosa. A questo punto il bambino è completamente disorientato e può cominciare ad elaborare l' allontanamento come causato da lui. Questo aumenta i suoi sensi di colpa e di abbandono. Ci sono poi le visite negate, le telefonate sabotate, le intimidazioni affettive, ecc… Il bambino introietta tutto, perché bisogna capire che, se anche l'età è quella dell'infanzia, il minore assorbe ed elabora in base alle sue categorie concettuali quello che sta avvenendo. La sua esperienza di vita del momento non è staccata dalla realtà che lo circonda.
E' a questo punto che ci poniamo la domanda: quale sia il significato della parola tutela (minorile). Il termine tutela deriva dal latino tutus, sicuro; indica la protezione che la legge riconosce e che viene ottenuta con provvedimenti giurisdizionali, come cita il vocabolario della lingua italiana Zingarelli; volendo ampliare il concetto, nel caso dai noi preso in esame, potremmo dire che la tutela è data da tutte quelle azioni finalizzate alla difesa del bambino, alla sua salvaguardia, al rispetto della sua identità, della sua dignità e della sua integrità psico-fisica. Non volendo entrare nel merito delle tante separazioni, quello che qui ci interessa denunciare è la situazione in cui si vengono involontariamente a trovare i bambini, i quali non solo in passato, ma anche oggi, si trovano a pagare l'incapacità degli adulti, il loro egoismo, la loro crudeltà esercitate spesso con comportamenti dannosi o fintamente finalizzati al loro bene. Non tutti gli individui sono pronti a diventare genitori, così come non tutti hanno quello che si dice istinto materno o paterno. Questo, nei casi di separazione, porta a considerare il bambino come un individuo adulto, capace di decifrare l'accaduto, facendo così un salto indietro quando l'infanzia era associata all'età matura per cui i bambini partecipavano della vita sociale come tutti. Oggi le famiglie entrano in crisi molto più facilmente che nel passato; non che prima non ci fossero problemi, anzi, c'era però una diversa considerazione dell'unione e sicuramente la forte volontà a tenere unita la famiglia. Probabilmente la durezza della vita quotidiana dava agli individui altri parametri critici e di giudizio.
Con questo non vogliamo dire che era meglio, sappiamo infatti della sofferenza di molte donne e bambini, che non poterono mai sottrarsi, ad esempio, alla violenza paterna; in questo senso la figura della donna è emblematica: l'imperante maschilismo le deprivava di qualsiasi diritto per cui per loro era impossibile sottrarsi al gioco degli uomini. Oggi con una conquistata autonomia di genere, sono proprio le donne in numero maggiore che gli uomini a chiedere la separazione. E per il senso di dolore, tradimento ecc…sono proprio loro ad essere più accanite verso l'ex partner. Chiaramente qui non stiamo prendendo in considerazione divisioni a causa di violenze ed abusi, che pur a volte vengono strumentalmente chiamate in causa, ma l'attenzione è posta sull'infanzia all'interno del conflitto familiare. Tra l'altro non è detto che partner sempre litigiosi scelgano di vivere ognuno per conto proprio. Ci sono molte famiglie che rimangono formalmente unite pur nell'incapacità della convivenza. In passato, quando la famiglia era l'istituzione base della vita e non era ancora entrata in crisi, si pensava che per il bene del bambino si dovesse per forza rimanere insieme. Oggi si è compreso che a volte, proprio per il minore, è importante fare scelte diverse, la cosa prioritaria è un ambiente sano, in cui possa crescere se non con serenità, almeno con tranquillità.
L'articolo n.155 del Codice Civile regola i casi di affidamento. E' il giudice che dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo ai figli, avendo a cuore solo l'interesse morale e materiale di questi. In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
E' facile immaginare come le decisioni relative alla crescita e all'educazione alla vita di un bambino da parte del genitore affidatario avvengano spesso e volentieri all'oscuro dell'altro genitore o come, tra le tante strategie messe in campo per vendetta, il bambino sia costretto ad incontrare il proprio caro in presenza di altre persone. Si degenera per quanto riguarda l'adulto in quello che il prof. G. Giordano ha chiamato mobbing genitoriali. In realtà strumenti giudiziari per non arrivare a questo esistono pure, tuttavia è difficile applicarli per la lentezza del sistema giudiziario i cui tempi non combaciano con quelli delle esigenze dei familiari. Sicuramente oltre queste procedure è il buon senso quello che dovrebbe avere il ruolo principale, tuttavia la cronaca di questi ultimi anni ci insegna che sempre più spesso è l'esasperazione dei comportamenti ad avere il ruolo centrale e che non ultimo può sfociare anche in casi di omicidio/suicidio. E' l'affidamento monoparentale quello ad essere messo sotto accusa, infatti il dibattito è da tempo aperto sull'affidamento condiviso che vedrebbe entrambi i genitori responsabili nei confronti dei figli nel senso del diritto-dovere previsto dalla Costituzione e quindi nell'educazione e nella cura di quelli. In realtà l'affidamento congiunto esiste già, ma le statistiche dimostrano che solo nel 3,8% dei casi è stato applicato in quanto difficile tecnicamente perché prevede l'obbligo di concordare ogni decisione, anche quelle che apparentemente possono sembrare insignificanti.
La ripartizione delle competenze nell'affido congiunto darebbe pari dignità ad entrambi i genitori e li obbligherebbe ad assumersi compiti e incombenze diverse. Ben sappiamo il divario esistente tra la teoria e la pratica e quando l'accordo non si raggiunge, neanche per una civile convivenza, i bambini vengono sbattuti da una parte e dall'altra con tutto il corredo di maldicenze e astio. I minori non sono delle proprietà di cui disporre a proprio piacimento, tanto meno da usare come arma di ricatto, ma è questo il ruolo che assumono in un contrasto intrafamiliare. Oltre il discorso dell'affidamento condiviso, bisognerebbe affrontare la questione etica che sta a monte, come parlavamo all'inizio: tutelare i bambini specialmente nella prima infanzia è fondamentale, è sicuramente un loro diritto ed è garanzia per una crescita equilibrata. In questo senso si dovrebbe rivedere anche l'idea delle agenzie sociali, le quali vengono tacciate di insensibilità e di essere ingerenti, applicando alla lettera quello che i professionisti del settore apprendono nei manuali durante la loro formazione in aggiunta a quello che le leggi dicono; in realtà l'intervento di un assistente sociale o di uno psicologo è importante non solo per il bambino, ma anche per i genitori.
Terapie appropriate possono portare al superamento di atteggiamenti che creano disagio e possono essere garanzia di equilibrio. Si pensa spesso che le questioni familiari debbano essere risolte tra le mura domestiche o in tribunale, che il privato è privato: ma quando subentra un problema di rapporti sociali e parentali, sono molte le sfere and andare in crisi ed è necessario che la questione sia gestita da un terzo, completamente estraneo alla vicenda e quindi oggettivo, che agisca per il bene del minore. E' luogo comune pensare che chi non vive certe esperienze, non le possa comprendere, ma è proprio chi si trova nell'occhio del ciclone a non avere l'esatta dimensione di ciò che sta accadendo. La partecipazione emotiva offusca la razionalità che in questi casi è l'unica strada per operare scelte giuste. E' necessario a questo punto creare una rete di supporto ad una famiglia andata oramai in crisi ed è altrettanto importante sviluppare una cultura dei servizi sociali: non più e non solo agenzie preposte al contenimento di problemi derivanti da motivazioni economiche o lavorative o altro, ma presidi per la tutela dei rapporti umani e sociali, perché, è quasi banale dirlo, i bambini che oggi soffrono nelle guerre familiari, saranno a loro volta i genitori di domani.
Questa mattina ho avuto modo di approfondire un tema sicuramente conosciuto in altri ambiti, ovvero in quello lavorativo ma, credetemi, il mobbing genitoriale è forse anche peggiore soprattutto quando a farne le spese sono dei minori, sprovvisti, purtroppo, di un'adeguata tutela.
Conflittualità nella separazione coniugale: il "mobbing" genitoriale
Gaetano Giordano (tratto da Psychomedia-Telematic Review)
Il termine "mobbing" è stato utilizzato per la prima volta da Konrad Lorenz, nel descrivere gli attacchi di piccoli gruppi di animali contro uno più grande e isolato, per allontanarlo dal gruppo (o dal nido). Nel 1984 lo psicologo tedesco Heinz Leymann espose in un libro, insieme a Gustavsson, le ripercussioni di chi è costretto a subire un comportamento ostile e prolungato nel tempo da parte dei superiori e dei colleghi di lavoro.
Scopo del "mobbing" in ambiente lavorativo "è devitalizzare il “mobbizzato”, emarginarlo, fino alla resa inducendo il lavoratore alle dimissioni, a richiedere il prepensionamento per malattia professionale o creare le condizioni favorevoli al licenziamento, senza che si crei un “caso sindacale”." (Ege, 1999)
I "mobber", sostiene Ege, "agiscono con l’arma della parola e l’arma dello psicoterrore, dall’assegnazione di compiti dequalificanti o troppo elevati o pericolosi, in più, oltre alla violenza psicologica e verbale, usano armi subdole e imprevedibili come il sabotaggio." (Ege, 1999). Leyman sostiene che "In this type of conflict, the victim is subjected to a systematic, stigmatizing process and encroachment of his or her civil rights" e che " Psychological terror or mobbing in working life involves hostile and unethical communication which is directed in a systematic manner by one or more individuals, mainly toward one individual, who, due to mobbing, is pushed into a helpless and defenseless position and held there by means of continuing mobbing activities.". (Leyman, 1999)
Leymann ha definito nel LIPT (Leymann Inventory of Psycological Terrorism) (Leymann, 1999) un elenco di quarantacinque comportamenti mobizzanti. Questi sono ripartiti in cinque punti, che elencano le costrizione subite dalla vittima: nella possibilità di comunicare adeguatamente sul posto di lavoro, in quella di mantenere adeguati contatti sociali sul lavoro, circa la reputazione personale, riguardo alla possibilità di lavoro (gli viene tolto il lavoro, gli vengono dati compiti insignificanti, ecc.); nella salute (gli vengono dati lavori pericolosi, viene attaccato fisicamente, molestato sessualmente).
Per quanto riguarda le patologie conseguenti al mobbing, Ege riferisce che "Nell'esperienza della Clinica del Lavoro di Milano, il disturbo dell'adattamento è largamente prevalente (oltre i 2/3 dei casi con caratteristiche di attendibilità), mentre il disturbo post-traumatico da stress (stessi sintomi del disturbo dell'adattamento, ma più gravi e con possibilità di sequele associato a intrusività del pensiero, comportamenti di evitamento di situazioni che possano - anche indirettamente - richiamare il problema lavorativo, e blocco dell'io) rappresenta un evento meno frequente. Circa un terzo della casistica totale è, infine, costituito da casi di patologia psichiatrica comune o di patologia fittizia". (Ege, 1999). Il risarcimento del danno biologico ed esistenziale da mobbing accertato è attualmente prassi consolidata.
Recentemente, si è cominciato a parlare di "mobbing familiare". Una sentenza della Corte di Appello di Torino lo ha ritenuto, in motivazione, causa giustificante della addebitabilità comportamenti assimilabili al "mobbing": i “comportamenti dello S.( il marito) erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa” e che “il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T. (moglie) nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita”; avuto riguardo “al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni- fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing - con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene”; ritenuto che tali comportamenti sono “violatori del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall’art. 3 Cost. che trova, nell’art. 29 Cost. la sua conferma e specificazione”; conclude nel senso che al marito “deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e di fedeltà”. (Sentenza della Corte d’Appello di Torino, 21 febbraio 2000).
Tale “mobbing familiare” (differente dal "Doppio Mobbing", che indica le ripercussioni del mobbing sulle relazioni familiari del soggetto mobizzato) è, secondo alcuni autori divenuto tanto importante, che "si auspica che presto il mobbing familiare o coniugale venga considerato reato per legge e severamente sanzionato".("Rassegna dell’Ordine degli Avvocati di Napoli" Anno V - N.3 Luglio-Settembre 2001"). Altri ancora, hanno ipotizzato che in caso di comportamenti del genere il danno esistenziale così prodotto si candiderebbe "a categoria autonoma di danno autonomamente azionabile ex art. 2043 c.c." (Petrilli, 2003).
Secondo alcuni autori, spesso "il Mobbing viene posto in essere da quei coniugi che artatamente ed in modo preordinato tendono, con atteggiamenti “persecutori”, a costringere i loro partner a lasciare la casa familiare o addirittura a giungere a separazioni consensuali pur di chiudere rapporti coniugali belligeranti e sofferti, dietro i quali spesso si celano rapporti extraconiugali o altro � Questo tipo di mobbing culturale applicato e ritrovabile con frequenza nei rapporti coniugali caratterizzati da una forte e lacerante conflittualità coniugale, trova radici anche in fenomenologie giuridiche recenti, che la Suprema Corte con altri termini ha giustamente sanzionato, come ad esempio: "L’incompatibilità ambientale", il "Tradimento apparente" � o ancora “l’induzione preordinata alla separazione coniugale” (Ciccarello, 2002).
Ege nega l'esistenza del "mobbing familiare" (Ege, 1999), in quanto intende applicabile il termine al solo contesto lavorativo. Tale preclusione ci appare francamente paradossale e di scarsa sostenibilità: il concetto di "mobbing" deriva da un comportamento animale, e dunque o non lo si estende ad alcuna interazione umana o, se se ne accetta il "salto di specie", ogni successiva limitazione è arbitraria, ed esso può applicarsi a qualunque contesto interattivo finalizzato all'estromissione di un individuo da un contesto cui questi legittimamente vuole o a ha bisogno di appartenere in qualche modo.
Un modello che risponde pienamente a tale descrizione è frequentemente individuabile nelle situazioni di separazione coniugale.
Due coniugi separati costituiscono il sottoinsieme genitoriale residuo alla disgregazione dell'insieme familiare. Sul piano della relazione, e del relativo "potere" decisionale, hanno ruoli apparentemente simmetrici. Tale formale lettura delle relazioni coniugali è però, al contrario, solo la chiave per spiegare come mai, sino ad ora, i modelli di ostilità cronica finalizzati all'estromissione di uno dei genitori da ogni sottoinsieme del residuo alla separazione, non siano stati "letti", come "mobbing.
L'istituto dell'affido monogenitoriale attribuisce infatti al genitore affidatario l'esercizio della potestà genitoriale sui minori affidatigli, ma riserva ad “entrambi i coniugi” le decisioni di maggior interesse: art. 155, c.c. “Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi ; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.” Nei fatti questo si traduce spesso (e, nelle situazioni di elevata conflttualità sempre) nel far sì che qualsivoglia decisione circa i minori può così di fatto esser da lui adottata anche in assenza di ogni partecipazione dell'altro. Il quale, per far valere le proprie opinioni su un piano di parità decisionale, può solo adire il Giudice Tutelare, con tempi di attesa smisurati e, nei fatti, nessuna possibilità di intervento concreto.
Tale contesto permette, al genitore affidatario, l'esatta "traduzione" nel sottoinsieme genitoriale di comportamenti tipici del "mobbing" lavorativo. Tali comportamenti si esplicano in quattro differenti campi: sabotaggi delle frequentazioni con il figlio, emarginazione dai processi decisionali tipici dei genitori, minacce, campagna di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale.
I sabotaggi delle frequentazioni trovano radice nella facilità che il genitore affidatario ha di non incorrere in alcuna sanzione penale nel caso impedisca colposamente o dolosamente le frequentazioni statuite tra il figlio e l'altro genitore. Malgrado le espresse previsioni dell'art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), nel quale rientra la fattospecie del genitore che non osserva il regime di frequentazione statuito dal Magistrato competente, la concreta punibilità di chi commette fatti del genere è estremamente frequente.
Nei casi di media o grave conflittualità il minore, soprattutto se di piccola età, più o meno frequentemente (a volte spesso o quasi sempre), non viene consegnato all'altro genitore con scuse banali, o semplicemente senza spiegazioni, oppure rifiutato per mezzo di scenate che comprendono accuse anche gravi. La presenza o l'arrivo di agenti di Polizia Giudiziaria non ostacola, salvo in casi rarissimi, quello che a tutti gli effetti è un comportamento criminoso. In altri casi, il genitore deve incontrare i figli in situazioni degradanti o umilianti: alla presenza di parenti dell'altro genitore, o di persone illecitamente incaricate di "sorvegliarlo", ad esempio, o con modalità che lo spogliano di qualunque ruolo genitoriale - come quando deve eseguire i programmi extrascolastici (piscina, judo, musica, scacchi, ecc.) stabiliti dall'ex partner a sua insaputa, e fissati proprio nei suoi giorni di frequentazione: ciò lo trasforma nell'autista dei propri figli e lo priva di ogni ruolo genitoriale anche nel determinare il tempo passa con loro. Altre volte dovrà rinunciare alle vacanze estive o natalizie, essendo il o i minori "prenotati" per attività più gratificanti (classica la madre che prenota la settimana bianca o il club di lusso quando i figli dovrebbero partire con il padre per posti meno appetibili: nella nostra casistica c'è una madre che portò i figli in vacanza nella settimana in cui sapeva dover nascere il loro fratellino).
Si ricorda qui incidentalmente, che una delle ultime più tragiche stragi commesse da un padre separato, suicidatosi dopo aver ammazzato l'ex moglie e i figli, avvenne (luglio 2003) poco dopo che gli era stata notificato che, su richiesta ex novo della ex moglie, avrebbe dovuto svolgersi in Tribunale un'udienza, che andava a cadere proprio nel periodo da trascorrere con i figli nella sua terra d'origine. Secondo i familiari dell'uomo, un Ispettore di PS, l'ex moglie, avendo la possibilità di prevedere i tempi di fissazione dell'udienza, aveva fatto in modo che questa cadesse proprio nel periodo di frequentazione estiva del padre con i figli, per impedirgli di allontanarsi con i piccoli. La strage avvenne nel giorno in cui l'uomo sarebbe dovuto partire.
In altri casi, viene eseguita la classica "relocation": il minore è trasferito con il genitore affidatario in una città lontana. I suoi incontri con l'altro genitore diventano difficili e impossibili, non vengono permesse modifiche al regime di frequentazione che rendano più facile, nella sopraggiunta situazione, i contatti con i figli, e per tentare di ottenerle occorre adire la Corte competente, con aggravio di tempi e costi. Le sottrazioni internazionali di minore rappresentano il tragico e macrosistemico estremo cui arriva questa forma di ostilità.
E' vero che esistono strumenti giudiziali di controllo espressamente previsti per simili abusi, ma vale anche qui quanto detto prima: si tratta di strumenti di rara applicazione concreta, per via delle difficoltà del sistema giudiziario a intervenire in tempi brevi e su contesti quali quelli delle relazioni familiari.
L'emarginazione dai processi decisionali è anch'essa frequente: al genitore non affidatario viene impedito di partecipare a scelte fondamentali per la vita del figlio (istruzione, salute, viaggi, ecc.): ad es. sa solo a cose fatte a quale scuola, e di quale indirizzo, è stato iscritto il ragazzo; deve appurare personalmente quali sono i docenti, gli orari della scuola e del figlio e quanto da sapere circa i risultati scolastici del figlio. Spesso i bidelli e insegnanti ricevono ingiunzioni di non far avvicinare i figli l'altro genitore, e i contatti di questi con gli insegnanti sono preceduti da campagne di denigrazione. In caso di malattia non viene avvertito e apprende di esse e addirittura di ricoveri, solo a cose fatte, o allorchè gli viene impedito, illecitamente ma con tali motivazioni, di incontrare il figlio. In questi casi, l'esautorazione del genitore non affidatario viene spiegata con un suo difetto, che lederebbe l'equilibrio psichico e fisico del minore: o è un genitore "disattento", o "morbosamente" attento alle sue condizioni di salute.
La campagna di denigrazione (ovviamente frequentemente reciproca), spesso accompagnata da minacce ("ti riduco sul lastrico!", "ti faccio finire in galera"), prevede il ricorso a una vasta gamma di accuse presentate a tutto campo: al figlio, a tutta la rete amicale e familiare dell'ex coppia (o, anche, negli ambienti scolastici ed extrascolastici frequentati dal figlio), in sede giudiziaria (ormai tipiche le denunce: gravi, come quelle di abuso sessuale e/o maltrattamenti, tendenzialmente meno gravi le altre: violenza o danni nei confronti dell'altro genitore, sottrazione di minore per pochi minuti di ritardo, ecc.). Come noto le denunce di abuso comportano quasi automaticamente la sospensione delle frequentazioni genitore-figlio, che possono riprendere solo in ambiente c.d. "protetto", che a prescindere da ogni professionalità con il quale vengono seguiti, com portano comunque una umiliante svalutazione della figura genitoriale.
La "punizione del marito" può essere ottenuta anche attraverso il coinvolgimento e la manipolazione di persone terze in azioni dolose (persone appartenenti al nucleo familiare, conoscenti, ma anche gli stessi professionisti - medici, psicologi, avvocati, ecc. - che si trovino ad avere rapporti con la madre). In questo caso, «è importante rilevare che la persona manipolata dalla madre è stata in qualche modo coinvolta nella rabbia della madre e «alienata» dal marito di questa in procinto di divorziare. (Rapporto Eurispes, 2002)
Vale comunque, anche qui, quanto si vale per tutte le altre forme di "mobbing" umano: "Il meccanismo della persecuzione è implacabile e può avvalersi di mille piccoli gesti quotidiani, che conducono irrimediabilmente verso l’isolamento." (Ege, 1999).
Nei quadri estremi abbiamo due esiti: o quella che viene definita PAS, Sindrome di Alienazione Genitoriale, vale a dire la partecipazione del minore alla campagna di denigrazione contro il genitore non affidatario, con il rifiuto di ogni rapporto con questi; o l'esautorazione quasi spontanea del genitore non affidatario da ogni aspetto della vita del figlio, potendosi arrivare a comportamenti che sono l'analogo delle dimissioni forzate in ambiente lavorativo: il padre che rinuncia più o meno "spontaneamente" ad esercitare il proprio ruolo perché non può far fronte agli ostacoli che ne mobizzano il ruolo.
Il "terrore psicologico" citato da Leymann ed Ege e che costituisce il nucleo dell'esperienza mobizzante è sperimentato in una fin troppo ampia gamma di possibilità: si è terrorizzati dall'idea che, senza nemmeno preavviso alcuno, siano resi impossibili tutti i contatti (anche telefonici) o gli incontri con i propri figli, ivi incluso l'averne notizie; ogni squillo di telefono o di campanello rappresenta la paura di un nuovo fax, una nuova raccomandata, una telefonata dell'avvocato o una visita dei Carabinieri che annunciano nuove aggressioni, nuovi problemi, nuovi impedimenti. Il "doppio mobbing" arriva così a coinvolgere anche l'eventuale nuova famiglia (e, spesso, anche la nuova prole) del genitore non affidatario mobizzato.
Studi americani dimostrano che fra i genitori separati (in genere i padri, per logica statistica) è presente la stessa tipologia di psicopatologia dei lavoratori vittime di mobbing (Braver, et al., 1998) (Rowles, 2003). Nelle statistiche loro e di altri studiosi (vedi Rowles, 1998) vi è poi il rilievo che il padre economicamente inadempiente verso i figli è con grande frequenza un padre mobizzato dal suo ruolo. Secondo i dati della Associazione EX, che ha monitorato gli omicidi in famiglia, i padri separati sono notevolmente sovrarappresentati fra coloro che commettono delitti e stragi di familiari. All'opposto, sono assenti fatti di sangue per disgregazioni di coppie omosessuali sia maschili che femminili (Eurispes, 2002).
All'opposto di quanto ipotizza Ege, noi ci chiederemmo dunque come mai sino ad ora contesti mobizzanti di tal genere non sono mai stati descritti e riconosciuti, anche in sede giudiziaria, come tali, essendo evidenti come le modalità siano quelle della comunicazione non etica e ostile finalizzata all'espulsione di un individuo da un contesto cui legittimamente vuole o ha bisogno di appartenere, identicamente cioè a quanto avviene nel "mobbing" lavorativo. Riflessioni del genere ci porterebbero molto lontani: a ipotizzare collusioni sistemiche e macrosistemiche tra i mobbers genitoriali e tutto un contesto di regole e di ruoli, politici e professionali, delegati a gestire questi problemi a più livelli.
A nostro avviso è improcastinabile riconoscere che il mobbing genitoriale in conflittualità di separazione è un gravissimo problema sociale, in grado di provocare alti costi umani e sociali, e che occorre dotarsi di strumenti di prevenzione e tutela adeguati. Va riconosciuto come causa di un doppio danno biologico (per le conseguenze che provoca sui minori), deve essere presa in seria considerazione l'ipotesi di sanzionarlo come reato contro la persona, occorre modificare tutti quegli strumenti legislativi e giudiziari che ne legittimano l'espandersi ad ogni coppia incapace di gestire la propria conflittualità.